Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: servizi di architettura e ingegneria

Quesito: in una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai fini della dimostrazione dei requisiti si chiede se un concorso di idee con ammissione alla seconda fase che ha comportato, quale offerta tecnica, un aproposta progettuale elaborata sulla base di un documento preliminare alla progettazione prodotto dalla committenza e valutata positivamente per l'apertura dell'offerta economcia, è da ritenersi ricompreso nei servizi idonei per la dimostrazione dei requisti riciesti per l'affidamento dei servizi diingegneria e architettura.
Grazie. Cordiali saluti

Si chiede se per una gara di progettazione qualora l'amministrazione non intenda prevedere tra i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale il requisito del personale, possa comunque chiedere e prevedere un numero di unità minime stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico. La domanda nascedal fatto che leggendo il bando tipo Anac non è mai menzionato tra i vari requisiti speciali- al di là del requiito del personale - quello delle unità minime stimate come necessarie, che è invece previsto solo al punto 7 lett. l) del bando tipo nella parte relativa al requisito del personale. Dunque ci chiediamo: se non chiedo il personale non posso nemmeno chiedere unità minime stimate come necessarie?

Si chiede se per gara servizi ingegneria ed architettura possa essere ammesso un consorzio stabile art. 46 comma 1 lett. f) che esegue quota parte appalto in proprio e per altra quota parte dichiara di eseguire per mezzo di consorziate esecutrici? o se invece il consorzio avrebbe dovuto dichiarare alternativamente di eseguire in proprio oppure solo ed esclusivamente per mezzo di consorziate esecutrici?

A seguito di regolare gara espletata con OEPV è stato aggiudicato un servizio di ingegneria e architettura relativo alla valutazione sismica di un immobile pubblico. Il ribasso offerto dall'aggiudicatario è di circa il 50%. In fase di redazione della determina dirigenziale di impegno della spesa c'è qualche appiglio legislativo (che potrei eventualmente citare) che consente di iscrivere al fondo pluriennale vincolato anche i ribassi ottenuti da gare per servizi di ingegneria e architettura, oppure inevitabilmente quelle somme saranno considerate economie?

N.B. l'unico riferimento che ho trovato è l'art. 56 co. 4 del D.Lgs 118/2011 ma è relativo solo a "Lavori".

Leggo dalla sentenza del Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2276
“Dalle predette disposizioni è dunque evidente che non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel raggruppamento temporaneo di professionisti ma è necessario, e sufficiente, che l’offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.”
A vostro avviso, con riferimento ai rapporti del concorrente (sia un esso raggruppamento di solo professionisti o una persona giuridica) con il gruppo di lavoro indicato nell’offerta rileva o non rileva la forma giuridica che assume detto rapporto di collaborazione ?
Ossia è possibile indicare il nominativo di un professionista che non sia legato da alcun rapporto diretto con il concorrente (opzione 1) o è necessario che esso sia o un socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, un dipendente, un Consulente munito di partita IVA a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA (opzione 2).
Nel caso in cui optiate per questa seconda opzione con riferimento al geologo è invece possibile limitarsi ad indicare un professionista iscritto all’ordine dei geologi o è necessario anche in questo caso sussista un rapporto “diretto”?

Ad integrazione del precedente quesito n. 632: l'indicazione di un professionista che non sia legato da alcun rapporto diretto con il concorrente non finirebbe per qualificarsi come subappalto peraltro vietato per i servizi di architettura e ingegneria ?

Grazie

Si chiede come debba essere inteso il riferimento contenuto nella linea guida all'aver svolto servizi due servizi di punta per lavori analoghi per "DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE", se quindi non sia sufficiente verificare semplicemente che i due servizi svolti per gli importi richiesti siano corrispondenti per categoria e ID specificati nel bando, ma anche analghi da un punto di vista tecnico (nel qual caso il bando ci si chiede se debba specificare qualcosa sulle dimensioni e caratteristiche tecniche richieste e specificamente cosa).

Ad esclusione del geologo, un consulente a progetto (quindi non componente del raggruppamento, nè consulente che abbia fatturato oltre il 50% a favore di un operatore economico ma semplicemente un professionista indicato dal concorrente per uno specifico progetto) può far parte del gruppo di lavoro che il concorrente è tenuto a delineare nell'ambito della propria offerta ? in caso di risposta affermativa si chiede se le sue prestazioni possono essere valutate nell'offerta tecnica e se a vostro avviso deve essere necessariamente stipulato un contratto fra le parti (concorrente e professionista) entro il termine di presentazione dell'offerta.
Grazie

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (al netto IVA). L'importo di 75.000 euro è da intendersi importo importo contrattuale o importo a base di gara (quest'ultimo dato dall'applicazione della tariffa professionale)?

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (al netto IVA). In applicazione delle Tariffe professionali l'importo stimato dell'appalto risulta pari ad €160.000. Un professionista si offre di eseguire il servizio professionale per €70.000, nel caso è ammissibile affidare direttamente l'appalto a predetto professionista ex art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 oppure dobbiamo procedere mediante procedura negoziata ex art. 2 co.2 lett. b) DL 76/20? Grazie e cordiali saluti

In relazione alla risposta al quesito con codice identificativo 632, non si comprende come possa ammettersi che il gruppo di lavoro, ove sia riportata l'indicazione analitica dei singoli professionisti designati, con le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali, preveda figure prive di un rapporto associativo o di dipendenza diretta con il concorrente.
E' il concorrente il soggetto che sottoscriverà il contratto con la stazione appaltante committente e se le attività specialistiche saranno svolte da soggetti terzi rispetto ad esso, ciò vorrà dire che vi sarà una forma di contratto derivato, con il quale il concorrente affiderà a questi soggetti le specifiche attività tecniche, contratto che non può che inquadrarsi come subappalto, in spregio allo specifico divieto posto dall'art. 31, comma 8 del Codice.
Senza contare che è il professionista che espleta l'incarico quello responsabile della relativa attività, ma se questo non ha un rapporto contrattuale diretto con il committente/stazione appaltante, in quanto "organicamente" inquadrato nell'ambito del soggetto affidatario delle prestazioni, come potrà l'Amministrazione attivare la relativa copertura assicurativa professionale, in caso di errore e di maggiori costi?

Con riferimento a un appalto di servizi di ingegneria con più categorie si chiede se la capogruppo di un R.T. costituito da due operatori economici che partecipa ed esegue in misura maggioritaria considerando complessivamente tutte le categorie, possa relativamente alla categoria principale assumere il ruolo di mandante (della subassociazione orizzontale che esegue la principale) partecipando ed eseguendo in misura minoritaria.
Grazie

1. Nel caso di affidamento dei servizi tecnici nel costo complessivo delle prestazioni possono essere escluse le prestazioni del geologo e quindi affidarle separatamente?;
2. Per gli affidamenti diretti di servizi tecnici è necessario che il professionista possegga dei requisiti tecnici minimi?; in caso affermativo quali sono i requisiti tecnici minimi che deve possedere?;

La legge 296/2006 ha stabilito l’obbligo delle amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €, del ricorso al MEPA. Ai sensi del DL n. 95/2012 “i contratti conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. Per i servizi di ingegneria e architettura, l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto tuttavia che, nei casi di affidamento diretto e procedura negoziata, l’affidamento avvenga selezionando gli operatori economici, “sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. Il comma 6 delloo stesso articolo prevede poi che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti “POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”. L’utilizzazione di elenchi ed indagini di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura è espressamente prevista anche dalle Linee guida n. 1 dell’ANAC, al punto 1.1..
Premesso quanto sopra si chiede se, per l’affidamento con procedura negoziata dei servizi di ingegneria ed architettura, sussista la facoltà di ricorrere in alternativa al MEPA o ad elenchi formati mediante piattaforma telematica (a prescindere dalla verifica della disponibilità dei servizi stessi nell’ambito delle categorie merceologiche del MEPA), oppure se il ricorso al MEPA costituisca sempre, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 95/2012, obbligo della stazione appaltante, derogabile solo in caso di verificata indisponibilità della specifica categoria merceologica del servizio sul mercato elettronico.

Si chiede se sussista l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il Mepa per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

In una gara per l'affidamento del servizio di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016, della progettazione di un intervento, in caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è necessario prevedere la presenza di almeno un giovane professionista come in una gara per l'affidamento della progettazione?

Chiarimento quesito n. 1024/2021
QUESITO del 14/09/2021

Con riferimento al quesito n. 1024/2021 chiesto da questa Amministrazione appare opportuno evidenziare che la richiesta di parere era riferita all'affidamento all'esterno di un servizio di verifica ex. art 26 del Codice e non di progettazione.

Alla luce di questo nuovo elemento, in caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti si conferma che NON VA RICHIESTA la presenza obbligatoria di almeno un giovane professionista ?

GRAZIE.

In ordine alla pianificazione di un appalto di SIA da esternalizzare e il cui valore unitario stimato è € 157.000, di cui € 18.500 per coordinamento della sicurezza in esecuzione, la S.A. intende riservarsi la facoltà di procedere alla nomina del CSE prima dell’affidamento dei lavori, a professionista diverso dal progettista- D.L. e coordinatore in progettazione trattandosi di prestazione che, seppur afferente il medesimo intervento, é concettualmente ed operativamente differente ed il cui svolgimento da parte di un professionista diverso dal progettista ha profili di imparzialità e indipendenza. Alla luce dell’art. 35 co. 6 del Codice e delle recenti deroghe introdotte dal Decreto 77/2021, si chiede se è conforme alla normativa di settore nazionale e comunitaria, ricorrere a due distinti affidamenti con le procedure attualmente previste per il sottosoglia attualmente consentito sino a € 139.000 ( una per l’affidamento di progettazione+d.l.+csp da € 138.500, e una per l’affidamento del solo cse da € 18.500) o, diversamente, se la procedura conforme sia solo quella di un unico affidamento comprensivo di tutte le prestazioni professionali.

giovane professionista in RTP
QUESITO del 23/10/2021

L'art. 4 del decreto 263/2016 prevede che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. E inoltre prevede che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
domanda: i requisiti del giovane (es. attività analoghe svolte) possono essere valutati nell'ambito del punteggio da attribuire al RTP, nel caso di appalto da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo?
grazie

Servizi di architettura e ingegneria
QUESITO del 02/11/2021

Relativamente agli affidamenti diretti di cui dell’art. 51, della legge n. 108 del 29/07/2021 di modifica delle procedure di affidamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 120 del 1/09/2020, con particolare riferimento alle procedure riguardanti i servizi di architettura e ingegneria, qualora la stazione appaltante decida di non procedere ad un affidamento diretto tout court ma volesse procedere alla richiesta di 3 preventivi, si chiede quali regole occorre seguire nella scelta degli operatori da invitare.

Un'impresa concorrente, esecutrice dei lavori, "indica" (pertanto non associa) due Progettisti esterni alla propria struttura.
Tali Progettisti "indicati" dichiarano che non intendono presentarsi come un costituendo RTP ( e quindi non presentano alcun impegno né specificano quote di esecuzione) ma indicano che entrambi i tecnici si occuperanno dei servizi di progettazione relativi alla categoria strutture ed entrambi si occuperanno dei servizi relativi alla categoria impianti.
E' legittimo che pur non presentandosi come RTP costituendo i due progettisti essi vogliano, ai fini della qualificazione relativa ai servizi analoghi svolti nel decennio precedente, cumulare i propri requisiti ?

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii ed art. 1, comma 450, della L. 296/2006 ed all'art. 3 del Codice dei Contratti con riferimento alle definizioni utilizzate, si chiede se l'obbligo di utilizzo dei mercati elettronici per contratti di importi superiori ai 5.000,00 euro è intendersi anche con riferimento ai lavori ed ai servizi di ingegneria ed architettura oppure sono esclusi.


Vista l'esigenza nei progetti di disporre di un esperto climatologo, o comunque specialista di cambiamenti climatici, si chiede parere riguardo la possibilità di subappaltare tale servizio, ai sensi art. 31 comma 8 terzo paragrafo (Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.) ?

L’art. 29 comma 1 lettera a) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4 prevede l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma.
La norma, a differenza dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, non limita l’inserimento ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa e non specifica altresì se l’inserimento sia obbligatorio anche per gli appalti relativi ai servizi tecnici di architettura ed ingegneria in cui viene in considerazione una prestazione di natura intellettuale connotata dal profilo professionale e dunque personale.

Si chiede pertanto il Vs autorevole parere se si debba ritenere, come è avviso della scrivente, che, con riferimento alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici, non trovi applicazione la previsione di cui all’art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4 e pertanto non sia obbligatorio inserire la clausola revisione prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione, appunto, dell’incompatibilità di siffatta previsione con la natura intellettuale della prestazione oggetto dell’affidamento.

Si chiede, inoltre, ove dovesse ritenersi obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi anche alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici, se la stessa trovi applicazione solo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, quali, a titolo esemplificativo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e non per i contratti ad esecuzione istantanea, quali la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

Ove dovesse ritenersi obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi anche alle procedure in oggetto, si chiede altresì
- se la clausola debba riguardare anche i compensi o solo l’importo delle spese ed oneri accessori (in sostanza le spese vive soggette ai fenomeni inflattivi) calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2016 in misura forfettaria quale percentuale sui compensi per le prestazioni professionali;
- se la clausola possa prevedere un meccanismo di aggiornamento /rivalutazione monetaria in aumento o in diminuzione dei compensi ovvero delle sole spese ed oneri accessori, sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ASTAT o dall'ISTAT.

Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.

- è stato affidato ad un professionista esterno il servizio di architettura-ingegneria in oggetto, finanziato con € 500.000,00, che comprende la revisione del manto di copertura su cui collocare i pannelli;
- con e-mail del 01/03/2022 il Professionista incaricato della progettazione ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica, che prevedere un intervento di totale sostituzione del manto di copertura;
- in conseguenza di tale scelta progettuale il Quadro economico dell’intervento è passato da € 500.000,00 ad € 581.704,85, superando l’importo del finanziamento;
- preso atto della scelta e visto che il Professionista non era disposto ad adottare soluzioni alternative, che consentissero di rientrare nell’importo finanziato, e considerato che la vita utile di un impianto fotovoltaico è di venticinque anni, nel corso dei quali il manto di copertura estradossale potrebbe manifestare degrado, sentito il Professionista incaricato, il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di stralciare dall’intervento in oggetto gli interventi di preliminare rifacimento del lastrico solare, da eseguire nell’ambito dei LAVORI DI MANUTENZIONE - CUP XZ2, ed utilizzare l’importo residuale per migliorare i sistemi di gestione dell’impianto fotovoltaico e implementare collegamento tra terrazze;
- di tale modifica il Professionista ha dato riscontro ed in data 25/06/2022 ha consegnato gli elaborati di progetto definitivo/esecutivo;
- in base al computo metrico redatto, l’intervento prevede:
Totale Quadro economico: € 473.000,00, di cui:
Totale lavori e sicurezza: € 293.710,28
€ 15.232,07 per imprevisti ed arrotondamenti.
- nelle more della verifica del progetto, il Professionista ha inviato e-mail in cui: “trascorso inutilmente ulteriori 7 giorni dalla trasmissione della presente comunicazione, il sottoscritto considererà il Vs silenzio quale assenso e come tale si intenderà accettata ed approvata l'abbondante documentazione progettuale consegnata (...) e si emetterà la relativa fattura elettronica”.
Ciò premesso, si chiede quanto segue:
- se è possibile realizzare il rifacimento del manto di copertura attingendo parte del costo dal finanziamento in oggetto (CUP XY1) e parte dal finanziamento per LAVORI DI MANUTENZIONE - CUP XZ2”;
- se la parcella del Professionista deve essere ricalcolata in proporzione al nuovo importo dei lavori;
- se ha fondamento la richiesta del pagamento della fattura prima della formale approvazione del progetto.

Nell’ambito delle gare di servizi di ingegneria e architettura, il giovane professionista, mandante del RT e iscritto a uno degli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, può non essere in possesso della Partita IVA?
In caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiede se, anche nel caso in cui il giovane professionista non sia mandante, ma semplicemente indicato nel gruppo di lavoro, egli possa non essere in possesso della Partiva IVA.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti

Si premette:
A) Per la realizzazione dell’intervento di “Costruzione complesso edilizio per nido d'infanzia/asilo nido” è stato previsto di operare attraverso la procedura dell’appalto integrato sulla base del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.
B) Il valore stimato dell’importo complessivo dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria (ex art. 3, lett. vvvv) necessari per la realizzazione dell’intervento, calcolato in base al DM 17/06/2016 (corrispettivi), è superiore a € 215.000,00 (di seguito valore di soglia), relativo alle prestazioni di seguito riportate:
B.1. attività di progettazione:
B.1.1. progettazione definitiva (livello unico: preliminare + definitiva), di importo inferiore al valore di soglia;
B.1.2. esecutiva, di importo inferiore al valore di soglia;
B.2. attività di direzione dell’esecuzione, di importo inferiore al valore di soglia.
C) Il Comune di Adrano, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento, per la procedura dell’appalto integrato ha determinato di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b) e 38 del Codice dei Contratti, proceda alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA”, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.
D) Per i servizi di ingegneria necessari alla realizzazione dell’intervento si prevedono i seguenti procedimenti amministrativi di affidamento:
1. progettazione definitiva (livello unico: preliminare + definitiva) con affidamento ad un operatore economico selezionato dal Comune di Adrano (incarico esterno);
2. progettazione esecutiva, attraverso l’appalto integrato (gara aperta) con affidamento ad un operatore economico (diverso dall’operatore che ha redatto il progetto definitivo) selezionato dall’impresa aggiudicatrice dell’appalto integrato;
3. direzione dell’esecuzione con affidamento al personale dell’ufficio tecnico oppure ad un operatore economico selezionato dal Comune di Adrano (esterno all’ufficio e diverso dagli operatori che hanno redatto il progetto definitivo ed esecutivo).
Per quanto sopra prospettato, e tenuto conto dei riferimenti normativi e pareri:
a) art. 35 del D.Lgs n° 50/2016;
b) art. 111 e 157, comma 2, del D.Lgs n° 50/2016;
c) art 24, comma 3, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (coordinato con il D.L. 30 marzo 2023, n. 34);
d) Considerazioni ANAC - FUNZ CONS 9/2023 – espresse nell’adunanza dell’8 marzo 2023;
SI CHIEDE
1. se è possibile procedere all'affidamento diretto (ex art. 24 D.L. 13/2023), ad un operatore economico esterno al Comune, dell'attività di progettazione definitiva (livello unico: preliminare + definitiva) il cui importo è inferiore al valore di soglia, oppure, in ragione che il valore complessivo dell’appalto dei servizi di ingegneria è maggiore del valore di soglia, occorra avviare una procedura aperta o ristretta (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo in ambito comunitario);
2. Nel caso di risposta affermativa al precedente quesito (cioè che sia possibile procedere con l’affidamento diretto dell’attività di progettazione definitiva ad un operatore economico esterno), nell’eventualità che il Comune determini poi di affidare ad un operatore economico esterno l’incarico di direzione dell’esecuzione, il cui importo è inferiore al valore di soglia, se è possibile procedere all'affidamento diretto (ex art. 24 D.L. 13/2023) anche per questo incarico, o se occorre invece che l’importo complessivo degli incarichi (affidati dal Comune ad operatori esterni: attività di progettazione definitiva e direzione dell’esecuzione) debba essere inferiore al valore di soglia.
In ragione dei tempi previsti nell’accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero e il Comune di Adrano per l’attuazione dell’intervento, si chiede una risposta quanto più possibile in tempi brevi.

Premesso che l’art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023 prevede: “2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: […omissis…] b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro”, così imponendo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore ad Euro 140.000,00.
Premesso altresì che con la L. 49/2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“), entrata in vigore il 20 maggio 2023 - ossia dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, ma prima dell’efficacia del medesimo - all’art 3, comma 1, si è stabilito che: “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”.
Un tanto premesso, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di chiarire se - come si ritiene - la regola del rispetto delle tariffe minime di cui alla citata L. 49/2023, in caso di procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, comporti:
a) Il divieto dell’affidamento a titolo gratuito di qualsiasi prestazione professionale da parte della pubblica amministrazione, con conseguente abrogazione implicita della previsione cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. 536/2023 -che ammette, in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, la prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito;
b) l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di determinare il corrispettivo da porre a base di gara mediante l’applicazione del DM 17 giugno 2016 (cd. decreto parametri) attualizzato dall’allegato I13 del d.lgs. 36/2023, con conseguente inderogabilità del rispetto dei minimi tariffari in sede di quantificazione dell’importo da porre a base di gara/affidamento.
c) la legittimità per le stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici, sia in caso di affidamento diretto sia nelle procedure di gara, in applicazione rispettivamente degli artt. 50 e 108 del d.lgs. 36/2023, di competere sul prezzo e quindi di effettuare un ribasso sull’importo posto a base di affidamento rispettivamente di gara come correttamente determinato in base al precedente punto b).

UTILIZZO PROGETTO VALIDATO (225.9)
QUESITO del 13/07/2023

Avendo validato un progetto prima del 30.6.2023, l'ufficio ritiene di procedere a indire gara per l'affidamento dei lavori, utilizzando il suddetto progetto, ivi compreso il capitolato d'oneri, sia pure non adeguato alla nuova normativa per la parte amministrativa (nella disciplina richiamata).
Inoltre, l'ufficio ritiene di verificare e validare ai sensi del nuovo codice un progetto, affidato prima del 30.6.2023, tenendo conto dell'art. 23 D.Lgs.n. 50/2016 e, dunque, secondo la veccha tripartizione delle fasi progettuali, al fine di poterlo utilizzare per indire affidamento dei lavori.
Si chiede se si ritiene corretta detta interpretazione.

Per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione nell’ambito dei servizi di architettura/ingegneria, l’art. 41 c. 15 D. Lgs 36/2023 e relativo allegato I.13 prevedono che il corrispettivo, determinato ai sensi del D.M 17.6.2016, è posto a base di gara dell’affidamento. Questa norma è poi da coordinare con la L. 49/2023 in materia di equo compenso (richiamato anche dall’art. 8 D. Lgs 36/2023) che all’art. 1 prevede che si considera equo il compenso conforme, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 D.L 1/2012. Una prima interpretazione che abbiamo adottato, per assicurare il rispetto di entrambe le norme, è di porre a base di gara l’importo calcolato ai sensi del D.M 17.6.2016 e poi, a valle della gara, assicurarsi che l’importo risultante a seguito del ribasso offerto non sia inferiore al D.M 140/2012. Con la presente si chiede se si debbano attuare procedure preventive diverse o successive ulteriori. Si chiede infine come comportarsi nel caso in cui l’applicazione del D.M 140/2012 porti ad un importo superiore a quello derivante dall’applicazione del D.M 17.6.2016.

Se previsto nel disciplinare di gara, è possibile affidare direttamente il PFTE al vincitore del concorso di idee, anche se tale affidamento è superiore alla soglie per l'affidamento diretto? Secondo l'articolo 46, comma 4 del Codice Contratti, "...Le idee premiate... possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione...". Non viene citata la modalità di affidamento dell'appalto di servizi. L'art. 76, comma 5, dà la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nel caso "...l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.". Bisogna quindi utilizzare le modalità descritte nell'articolo 50, comma 1, lettera e) e quindi invitare un minimo di 5 operatori economici incluso al vincitore o è possibile derogare e non invitare nessun altro al di fuori del vincitore del concorso? Inoltre, quando nel suddetto articolo 76 si parla di vincitori, al plurale, si intendono eventuale primo premio ex equo o tutti i premiati previsti dal disciplinare (per esempio, secondo e terzo posto)?